Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, 19.03.2022
[B0189]
COSTITUZIONE APOSTOLICA SULLA CURIA ROMANA E IL SUO SERVIZIO ALLA CHIESA NEL MONDO
PREDICATE EVANGELIO
ÍNDICE
yo preambolo
II Principi e Criteri per il servizio della Curia Romana
III Normas generales (art. 1 – 43)
IV Secretaría de Estado (art. 44 – 52)
V Dicasterio
Dicastero per l'Evangelizzazione (art. 53 – 68)
Dicastero per la Dottrina della Fede (art. 69 – 78)
Dicastero per il Servizio della Carità (art. 79 – 81)
Dicastero per le Chiese orientali (art. 82 – 87)
Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (art. 88 – 97)
Dicastero delle Cause dei Santi (art. 98 – 102)
Dicastero per i Vescovi (art. 103 – 112)
Dicastero per il Clero (art. 113 – 120)
Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (art. 121 – 127)
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (art. 128 – 141)
Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani (art. 142 – 146)
Dicastero per il Dialogo Interreligioso (art. 147 – 152)
Dicastero per la Cultura e l'Educazione (art. 153 – 162)
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (art. 163 – 174)
Dicastero per i Testi legislativi (art. 175 – 182)
Dicastero per la Comunicazione (art. 183 – 188)
VI Organismi di giustizia
Organismi di giustizia (art. 189)
Penitenzieria Apostolica (art. 190 – 193)
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 194 – 199)
Tribunale della Rota Romana (art. 200 – 204)
VII Organismos económicos
Consiglio per l'economia (art. 205 – 211)
Segreteria per l'economia (art. 212 – 218)
Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (art. 219 – 221)
Ufficio del Revisore Generale (art. 222 – 224)
Comisión de Materia Reservada (art. 225 - 226)
Comitato per gli Investimenti (art. 227)
VIII Suficiencia
Prefettura della Casa Pontificia (art. 228 – 230)
Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (art. 231 – 234)
Camarlengo de Santa Romana Chiesa (art. 235 - 237)
IX Avvocati (art. 238 – 240)
X Istituzioni colegiado con la Santa Sede (art. 241 – 249)
XI Norma transitoria (art. 250)
yo
PREÁMBOLO
1. Praedicate evangelium (cfr Mc 16,15; Mt 10,7-8): è il compito che il Signore Gesù ha affidato ai suoi discepoli. Questo mandato costituisce «il primo servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo e all'intera umanità nel mondo odierno»[1]. A questo essa è stata chiamata: per annunciare il Vangelo del Figlio di Dio, Cristo Signore, e suscitare con esso in tutte le genti l'ascolto della fede (cfr Rm 1,1-5; Ga 3,5 ). La Chiesa adempie il suo mandato soprattutto quando testimonia, in parole e opere, la misericordia che ella stessa gratuitamente ha ricevuto. Di ciò il nostro Signore e Maestro ci ha lasciato l'esempio quando ha lavato i piedi ai suoi discepoli e ha detto che saremo beati se faremo anche noi così (cfr Gv 13,15-17). En este modo «la comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all'umiliazione se è necessario, e asume la vita umana, tocando la carne sofferente di Cristo nel popolo»[2]. Facendo così, il popolo di Dio adempie al comando del Signore, il quale chiedendo di annunciare il Vangelo, sollecitò a prendersi cura dei fratelli e delle sorelle più deboli, malati e sofferenti.
La conversión misionera della Chiesa
2. La conversión misionera della Chiesa[3] è destinata a rinnovare la Chiesa secondo l'immagine della missione d'amore propria di Cristo. I suoi discepoli e discepole sono quindi chiamati ad essere “luce del mondo” ( Mt 5,14). Questo è il modo con cui la Chiesa riflette l'amore salvifico di Cristo che è la Luce del mondo (cfr Gv 8,12). Essa stessa diventa più radiosa quando porta agli uomini il dono soprannaturale della fede, «luce che orienta il nostro cammino nel tempo» e servendo il Vangelo perché questa luce «cresca per illuminare il presente fino a diventare stella che mostra gli orizzonti del nostro cammino, in un tempo in cui l'uomo è particularmente bisognoso di luce»[4].
3. Nel contesto della missionarietà della Chiesa si pone anche la riforma della Curia Romana. Fu così nei momenti in cui più urgente si avvertì l'anelito di riforma, come avvenuto nel XVI secolo, con la Costituzione apostolica Immensa aeterni Dei di Sisto V (1588) e nel XX secolo, con la Costituzione apostolica Sapienti Consilio di Pio X ( 1908). Celebrato il Concilio Vaticano II, Paolo VI, riferendosi esplicitamente ai desideri espressi dai Padri Conciliari[5], con la Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae (1967), dispose e realizzò una riforma della Curia. Sucesivamente, Giovanni Paolo II promulgò la Costituzione apostolica Pastor bonus (1988), al fine di promuovere semper la comunione nell'intero organismo della Chiesa.
In continuità con queste due recenti riforme e conine per il servizio generoso e competente che nel corso del tempo tanti membri della Curia hanno offerto al Romano Pontefice e alla Chiesa universale, questa nuova Costituzione apostolica si propone di meglio armonizzare l'esercizio odierno del servizio della Curia col cammino di evangelizzazione, che la Chiesa, soprattutto in questa stagione, sta vivendo.
La Chiesa: señor de comunión
4. Per la riforma della Curia Romana è importante avere presente e valorizzare anche un altro aspetto del mistero della Chiesa: in essa la missione è talmente congiunta alla comunione da poter dire che scopo della missione è proprio quello «di far conoscere e di far vivere a tutti la «nuova» comunione che nel Figlio di Dio fatto uomo è entrata nella storia del mondo»[6].
Questa vita di comunione dona alla Chiesa il volto della sinodalità ; una Chiesa, cioè, dell'ascolto recíproco «in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri, e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo Spirito della verità (cfr Gv 14,17 ), per conoscere ciò che Egli dice alle Chiese (cfr Ap 2 ,7 )»[7]. Questa sinodalità della Chiesa, poi, la si intenderà come il «camminare insieme del Gregge di Dio sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore»[8]. Si tratta della missione della Chiesa, di quella comunione che è per la missione ed è essa stessa missionaria.
Il rinnovamento della Chiesa e, in essa, anche della Curia Romana, non può che rispecchiare questa fondamentale reciprocità perché la comunità dei credenti possa avvicinarsi il più possibile all'esperienza di comunione missionaria vissuta dagli Apostoli con il Signore durante la sua vita terrena (cfr. Mc 3,14) e, dopo la Pentecostés, sotto l'azione dello Spirito Santo, dalla prima comunità di Gerusalemme (cfr At 2,42).
El servicio del Primato y del Collegio dei Vescovi
5. Fra questi doni dati dallo Spirito per il servizio degli uomini, eccelle quello degli Apostoli, che il Signore scelse e costituì come “gruppo” stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro[9]. Agli stessi Apostoli affidò una missione che durerà sino alla fine dei secoli. Per questo essi ebbero cura di istituire dei successori[10], sicché come Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per volontà del Signore, un unico Collegio apostolico, così ancora oggi, nella Chiesa, società gerarchicamente organizzata[11], il Romano Pontefice, sucesor de Pietro, ei Vescovi, sucesores degli Apostoli, sono uniti tra loro in un unico corpo episcopale, al quale i Vescovi appartengono in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col capo del Collegio e con le sue membra, cioè con il Collegio stesso[12].
6. Insegna il Concilio Vaticano II: «L'unione collegiale appare anche nelle mutue relazioni dei singoli Vescovi con le Chiese particolari e con la Chiesa universale. Il Romano Pontefice, quale sucesor de Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi, sia della moltitudine dei fedeli. I singoli Vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari. Queste sono formate a immagine della Chiesa universale, ed è in esse ea partire da esse che esiste la Chiesa cattolica una e unica. Perciò i singoli Vescovi rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme col Papa rappresentano la Chiesa universale in un vincolo di pace, di amore e di unità»[13].
7. È importante sottolineare che grazie alla Divina Provvidenza nel corso del tempo sono state stabilite in diversi luoghi dagli Apostoli e dai loro successori varie Chiese, che si sono riunite in diversi gruppi, soprattutto le antiche Chiese patriarcali. L'emerge delle Conferenze episcopali nella Chiesa latina rappresenta una delle forme più recenti in cui la communio Episcoporum si è espressa al servizio della communio Ecclesiarum basata sulla communio fidelium . Pertanto, ferma restando la potestà propria del Vescovo, quale pastore della Chiesa particolare affidatagli, le Conferenze episcopali, incluse le loro Unioni regionali e continentali, insieme con le rispettive Strutture gerarchiche orientali sono attualmente uno dei modi più significativi di esprimere e servire la comunione ecclesiale nelle diversity regioni insieme al Romano Pontefice, garante dell'unità di fede e di comunione[14].
El servicio de la Curia Romana
8. La Curia Romana è al servizio del Papa, il quale, in quanto sucesor de Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli[15]. In forza di tale legame l'opera della Curia Romana è pure in rapporto organico con il Collegio dei Vescovi e con i singoli Vescovi, e anche con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, e le Strutture gerarchiche orientali, che sono di grande utilità pastorale ed esprimono la comunione affettiva ed effettiva tra i Vescovi. La Curia Romana non si colloca tra il Papa ei Vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno.
9. L'attenzione che la presente Costituzione apostolica dà alle Conferenze episcopali e in maniera corrispondente ed adeguata alle Strutture gerarchiche orientali, si muove nell'intento di valorizzarle nelle loro potenzialità[16], senza che esse fungano da interposizione fra il Romano Pontefice ei Vescovi, bensì siano al loro pieno servizio. Le competenze che vengono loro assegnate nelle presenti disposizioni sono volte ad esprimere la dimensione collegiale del ministero episcopale e, indirettamente, a rinsaldare la comunione ecclesiale[17], dando concretezza all'esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali per il bene dei fedeli delle rispettive nazioni o di un determinato territorio[18].
Ogni cristiano es un discepolo misionero
10 Il Papa, i Vescovi e gli altri ministri ordinati non sono gli unici evangelizzatori nella Chiesa. Essi «sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo»[19]. Ogni cristiano, in virtù del Battesimo, è un discepolo-missionario «nella misura in cui si è contrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù»[20]. Non si può non tenerne conto nell'aggiornamento della Curia, la cui riforma, pertanto, deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici, anche in ruoli diverno e di responsabilità. La loro presenza e partecipazione è, inoltre, imprescindibile, perché essi cooperano al bene di tutta la Chiesa[21] e, per la loro vita familiare, per la loro conoscenza delle realtà sociali e per la loro fede che li porta a scoprire i cammini di Dio nel mondo, possono appportare validi contributi, soprattutto quando si tratta della promozione della famiglia e del rispetto dei valori della vita e del creato, del Vangelo come fermento delle realtà temporali e del discernimento dei segni dei tempi.
Significato della reforma
11. La riforma della Curia Romana sarà reale e possibile se germoglierà da una riforma interiore, con la quale facciamo nostro «il paradigma della spiritualità del Concilio» , espressa dall' «antica storia del Buon Samaritano»[22], di quell'uomo, che devia dal suo cammino per farsi prossimo ad un uomo mezzo morto che non appartiene al suo popolo e che neppure conosce. Si tratta qui di una spiritualità che ha la propria fonte nell'amore di Dio che ci ha amato per primo, quando noi eravamo ancora poveri e peccatori, e che ci ricorda che il nostro dovere è servire come Cristo i fratelli, soprattutto i più bisognosi , e che il volto di Cristo si riconosce nel volto di ogni essere umano, specialmente dell'uomo e della donna che soffrono (cfr Mt 25,40).
12. Deve pertanto essere chiaro che «la reforma non è fine a se stessa, ma un mezzo per dare una forte testimonianza cristiana; per favorire una più efficace evangelizzazione; per promuovere un più fecondo espíritu ecuménico; per incoraggiare un dialogo più costruttivo con tutti. La riforma, auspicata vivamente dalla maggioranza dei Cardinali nell'ambito delle Congregazioni generali prima del Conclave, dovrà perfezionare ancora di più l'identità della stessa Curia Romana, ossia quella di coadiuvare il sucesore di Pietro nell'esercizio del suo supremo Ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari. Esercizio col quale si rafforzano l'unità di fede e la comunione del popolo di Dio e si promueve la missione propria della Chiesa nel mondo. Ciertamente raggiungere una tale meta non è facile: richiede tempo, determinazione e soprattutto la collaborazione di tutti. Ma per realizzare questo dobbiamo innanzitutto affidarci allo Spirito Santo, che è la vera guida della Chiesa, implorando nella preghiera il dono dell'autentico discernimento»[23].
Yo
PRINCIPI E CRITERI PER IL SERVIZIO DELLA CURIA ROMANA
Per rendere possibile ed efficace la missione pastorale del Romano Pontefice ricevuta da Cristo Signore e Pastore, nella sua sollecitudine per tutta la Chiesa (cfr Gv 21,51ss), e per mantenere e coltivare la relazione tra il ministero petrino e il ministero di tutti Vescovi , il Papa «nell'esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, si avvale dei Dicasteri della Curia Romana, che perciò compiono il loro lavoro nel suo nome e nella sua autorità, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri pastori»[24]. In tal modo la Curia è al servizio del Papa e dei Vescovi i quali «col successore di Pietro reggono la casa del Dio vivente»[25]. La Curia esercita questo servizio ai Vescovi nelle loro Chiese particolari nel rispetto della responsabilità loro dovuta in quanto successori degli Apostoli
1. Servicio a la misión del Papa. La Curia Romana è in primo luogo uno strumento di servizio per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua missione di «perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli»[26], ad utilità anche dei Vescovi, delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle loro Unioni regionali e continentali, delle Strutture gerarchiche orientali e di altre istituzioni e comunità nella Chiesa.
2. Correspondencia en la comunión . Questa riforma si propone, nello spirito di una “sana decentralizzazione”[27], di lasciare alla competenza dei Pastori la facoltà di risolvere nell'esercizio del «loro proprio compito di maestri» e di pastori[28] le questioni che conoscono bene[29] e che non toccano l'unità di dottrina, di disciplina e di comunione della Chiesa, semper agendo con quella corresponsabilità che è frutto ed espressione di quello specifico mysterium communionis che è la Chiesa[30].
3. Servizio alla missione dei Vescovi. Nell'ambito della collaborazione con i Vescovi, il servizio che la Curia offre loro consiste, in primo luogo, nel riconoscere e sosteniendoe l'opera che prestano al Vangelo e alla Chiesa, nel consiglio tempestivo, nell'incoraggiare la conversione pastorale che essi promuovono , nell'appoggio solidale alla loro iniziativa evangelizzatrice and alla loro opzione pastorale preferenziale per i poveri, alla protezione dei minori e delle persone vulnerabili e ad ogni contributo a favore della famiglia umana, dell'unità e della pace; in breve, alle loro iniziative affinché i popoli abbiano vita abbondante in Cristo. Questo servizio della Curia alla missione dei Vescovi e alla communio si propone, anche mediante l'assolvimento, con espíritu fraterno, di compiti di vigilanza, sostegno ed incremento della comunione reciproca, affettiva ed effettiva, del sucesor di Pietro con i Vescovi.
4. Sostegno alle Chiese particolari e alle loro Conferenze episcopali e Strutture gerarchiche orientali. La Chiesa cattolica abbraccia nel mondo una moltitudine di popoli, lingue e culture e ha per questo a disposizione un grande tesoro di efficaci esperienze riguardo all'evangelizzazione, che non può andare perduto. La Curia Romana, nel suo servizio per il bene dell'intera communio, è in grado di raccogliere ed elaborare dalla presenza della Chiesa nel mondo la ricchezza di tali conoscenze e delle esperienze delle migliori iniziative e proposte creative riguardanti l'evangelizzazione delle singole Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle Strutture gerarchiche orientali e il modo di agire di fronte a problemi, sfide, come proposte creative. Raccogliendo tali esperienze della Chiesa nella sua universalità, ne rende partecipi, come sostegno, le Chiese particolari, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali. Per questo type di scambio e di dialogo, le visit “ad limina Apostolorum” and le relazioni presente dai Vescovi in ??ordine ad esse rappresentano a importante strumento.
5.
Indol vicaria della Curia Romana. Ogni Istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del quale opera con potestà vicaria nell'esercizio del suo munus primaziale. Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di gobernar e funzione di quest'ultimi.
6. Espiritualidad. La Curia Romana contribuisce alla comunione della Chiesa con il Signore solo coltivando la relazione di tutti i suoi membri con Cristo Gesù, gastando si con ardore interiore a favore dei piani di Dio e dei doni che lo Spirito Santo consegna alla sua Chiesa, e adoperandosi a favore della vocazione di tutti i battezzati alla santità. È necesario, pertanto, che in tutte le Istituzioni curiali il servizio alla Chiesa-mistero permanga unito ad una esperienza dell'alleanza con Dio, manifestata dalla preghiera in comune, dal rinnovamento spirituale e dalla periodica celebrazione comune dell'Eucaristia. Allo stesso modo, partendo dall'incontro con Gesù Cristo, i membri della Curia adempiano il loro compito con la gioiosa consapevolezza di essere discepoli-missionari al servizio di tutto il popolo di Dio.
7. Integridad personal y profesionalidad. Il volto di Cristo si riflette nella varietà dei volti dei suoi discepoli e delle sue discepole che con i loro carismi sono a servizio della missione della Chiesa. Pertanto, quanti prestano servizio nella Curia sono scelti tra Vescovi, presbiteri, diaconi, membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e laici che si distinguono per vita spirituale, buona esperienza pastorale, sobrietà di vita e amore ai poveri, spirito di comunione e di servizio, competenza nelle materie loro affidate, capacità di discernimento dei segni dei tempi. Per questo si rende necessario dedicare attenta cura alla scelta and alla formazione del personale, così come all'organizzazione del lavoro and alla crescita personale and professionale di ciascuno.
8. Collaborazione tra i Dicasteri. La comunione e la partecipazione devono essere tratti distintivi del lavoro interno della Curia e di ogni sua Istituzione. La Curia Romana deve essere sempre più al servizio della comunione di vita e dell'unità operativa attorno ai Pastori della Chiesa universale. Per questo i responsabili dei Dicasteri si incontrano periodicamente con il Romano Pontefice, in maniera individuale e in riunioni congiunte. Le riunioni periodiche favoriscono la trasparenza e un'azione concertata per discutere i piani di lavoro dei Dicasteri e la loro applicazione.
9. Riunioni interdicasteriali e intradicasteriali . In riunioni interdicasteriali, che esprimono la comunione e la collaborazione esistenti nella Curia, vengono affrontati i temi che coinvolgono più Dicasteri. Il compito di indire tali riunioni spetta alla Segreteria di Stato in quanto essa svolge la funzione di Segreteria papale. La comunione y la collaborazione sono manifestate anche dalle oportuno riunioni periodiche dei Membri di un Dicastero: plenarie, consulte e Congressi. Questo spirito deve animare parimenti gli incontri dei Vescovi con i Dicasteri, sia individualmente, sia collettivamente come in occasione delle visite “ad limina Apostolorum” .
10. Espressione della cattolicità. Nella scelta dei Cardinali, dei Vescovi y degli altri colaboratori deve rispecchiarsi la cattolicità della Chiesa. Tutti coloro che sono invitati a prestare servizio nella Curia Romana sono un segno di communione e solidarietà con il Romano Pontefice da parte dei Vescovi e dei Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica che mettono a disposizione della Curia Romana qualificati collaboratori provenienti da una cultura diversa.
11. Riduzione dei Dicasteri. Si è reso necessario ridurre il numero dei Dicasteri, unendo tra loro quelli la cui finalità era molto simile o complementare, e razionalizzare le loro funzioni con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenze e rendere il lavoro più efficace.
12. La riforma, così come desiderava Paolo VI, intende in primo luogo far sì che nella Curia stessa e in tutta la Chiesa, la scintilla della divina carità possa «dar fuoco ai principi, alle dottrine e ai propositi, che il Concilio ha predisposti , e che così infiammati di carità, possono davvero operare nella Chiesa e nel mondo quel rinnovamento di pensieri, di attività, di costumi e di forza morale e di gaudio e di speranza, ch'è stato lo scopo stesso del Concilio»[31].
tercero
NORMAS GENERALES
Nozione di Curia Romana
Arte. 1
La Curia Romana è l'Istituzione della quale il Romano Pontefice si avvale ordinariamente nell'esercizio del suo supremo Ufficio pastorale e della sua missione universale nel mondo. Essa è al servizio del Papa, sucesor de Pietro, e dei Vescovi, sucesores degli Apostoli, secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno, adempiendo con espíritu evangelico la propria funzione, operando al bene e al servizio della comunione, dell'unità e dell'edificazione della Chiesa universale ed attendendo alle istanze del mondo nel quale la Chiesa è chiamata a compiere la sua missione.
Indole pastorale delle attività curiali
Arte. 2
Poiché tutti i membri del popolo di Dio, ciascuno secondo la condizione propria, prendono parte alla missione della Chiesa, coloro che prestano servizio nella Curia Romana vi cooperano in modo proporzionato alla scienza e alla competenza di cui godono, nonché all'esperienza pastorale.
Arte. 3
Il personale che lavora presso la Curia Romana e le altre Istituzioni collegate con la Santa Sede svolge un servizio pastorale a sostegno della missione del Romano Pontefice e dei Vescovi nelle rispettive responsabilità verso la Chiesa universale. Questo servizio deve essere animato e svolto con il più alto senso di collaborazione, di corresponsabilità e di rispetto verso la competenza altrui.
Arte. 4
Il carattere pastorale del servizio curiale è alimentado ed arricchito da una peculiare spiritualità fondata sul rapporto di mutua interiorità che esiste tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare.
Arte. 5
L'originalità propria del servizio pastorale della Curia Romana esige che ognuno avverta la sua vocazione all'esemplarità di vita davanti alla Chiesa e al mondo. Ciò comporta per tutti l'impegnativo dovere di essere discepoli-missionari, mostrando esempio di dedizione, spirito di pietà, di accoglienza a quanti ad essa si rivolgono e di servizio.
Arte. 6
Unitamente al servicio prestato nella Curia Romana, per quando possibile e senza pregiudicare il loro lavoro di ufficio, i chierici attendano anche alla cura d'anime, così come i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica ed i laici collaborino alle attività pastorali delle proprie comunità o di altre realtà ecclesiali secondo le capacità e possibilità di ciascuno.
Principios operativos de la Curia Romana
Arte. 7
§ 1. Per il buon funzionamento di ciascuna delle los componentes della Curia Romana son indispensables para el che, oltre alla dedizione e alla rettitudine, chi vi opera sia calificato. Ciò comporta professionalità, ossia competenza e capacità nella materia in cui si è chiamati a prestare la propria attività. Essa si forma e si acquisisce col tempo, mediante esperienza, studio, aggiornamento; tuttavia è necessario che fin dall'inizio si riscontri un'adeguata preparazione al riguardo.
§ 2. Le diversity componentsi della Curia Romana, ciascuna per la sua natura e competenza, provvedano ad una formazione permanente del proprio personale.
Arte. 8
§ 1. L'attività di ciascuna delle componentsi della Curia Romana deve essere semper ispirata a criteri di razionalità e funzionalità, rispondendo alle situazioni che si creano nel tempo ed adattandosi alle necessità della Chiesa universale e delle Chiese particolari.
§ 2. La funzionalità, finalizzata ad offrire il servizio migliore e più efficace, esige che quanti prestano il loro servizio nella Curia Romana siano semper pronti a svolgere la propria opera a seconda delle necessità.
Arte. 9
§ 1. Ciascun Dicastero, Organismo o Ufficio, nello svolgere il suo peculiare servizio, è chiamato, per la ragione stessa della missione alla quale partecipa, a compierlo convergendo con gli altri Dicasteri, Organismi o Uffici, in una dinamica di mutual collaborazione, ciascuno secondo la propria competenza, in costante interdipendenza e interconnessione delle attività.
§ 2. Tale convergenza sia attuata anche all'interno di ciascun Dicastero, Organismo o Ufficio da parte di tutti, adempiendo il proprio ruolo in modo che l'operosità di ciascuno favorisca un funzionamento disciplinato ed efficace, al di là delle diversità culturali, languagehe e nazionali.
§ 3. Quanto disposto nei §§ 1 y 2 si riferisce altresì alla Segreteria di Stato con la specificità che le è propria in qualità di Segreteria papale.
Arte. 10
Ogni Dicastero, Organismo o Ufficio, nell'esercizio delle sue attività, faccia uso in modo regolare e fedele degli organi previsti da questa Costituzione apostolica, quali il Congresso, le Sessioni ordinarie e plenarie. Si tieneno anche, con regolarità, riunioni dei Capi Dicastero e interdicasteriali.
Arte. 11
Di tutto ciò che concerne le prestazioni di lavoro del personale alle dipendenze della Curia Romana e delle questioni ad esso connesse si occupa, secondo la propria competenza, l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, a tutela e promozione dei diritti dei collaboratori, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa.
Struttura della Curia Romana
Arte. 12
§ 1. La Curia Romana è composta dalla Segreteria di Stato, dai Dicasteri e dagli Organismi, tutti giuridicamente pari tra loro.
§ 2. Con la dicitura Istituzioni curiali si intentono le unità della Curia Romana di cui al § 1.
§ 3. Sono Uffici della Curia Romana la Prefettura della Casa Pontificia, l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice e il Camerlengo di Santa Romana Chiesa.
Arte. 13
§ 1. Ogni Istituzione curiale è composta da un Prefetto, o equiparato, da un congruo numero di Membri, da uno o più Segretari che coadiuvano il Prefetto, insieme, ma in linea subordinata, a uno o più Sottosegretari, ai quali si affiancano i diversi Officiali ed i Consultori.
§ 2. In ragione della propria natura particolare, o di una legge speciale, un'Istituzione curiale può avere una struttura diversa da quella stabilita al § 1.
Arte. 14
§ 1. La institución curial è retta dal Prefetto, o equiparato, che la dirige e la rappresenta.
§ 2. Il Segretario, con la collaborazione del Sottosegretario o dei Sottosegretari, aiuta il Prefetto nel trattare gli affari dell'Istituzione curiale e nel dirigere il personale.
§ 3. Gli Officiali, che per quanto possibile provengono dalle diversity regioni del mondo così che la Curia Romana rispecchi l'universalità della Chiesa, sono assunti tra chierici, membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e laici, che si distinguono per debita esperienza, scienza confermata da adeguati titoli di studio, virtù e prudencia. Siano scelti secondo criteri oggettivi e di trasparenza ed abbiano un congruo numero di anni di esperienza nelle attività pastorali.
§ 4. L'idoneità dei candidati ad Officiali sia verificata in modo appropriato.
§ 5. Nella scelta dei chierici in qualità di Officiali si cerchi, per quanto possibile, un adeguato equilibrio tra diocesani/eparchiali e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica.
Arte. 15
I Membri delle Istituzioni curiali sono nominati tra i Cardinali dimoranti sia nell' Urbe che fuori di essa, ai quali si aggiungono, in quanto particolarmente esperti nelle cose di cui si tratta, alcuni Vescovi, soprattutto diocesani/eparchiali, nonché, secondo la natura del Dicastero, alcuni presbiteri e diaconi, alcuni membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica ed alcuni fedeli laici.
Arte. dieciséis
I Consultori delle Istituzioni curiali e degli Uffici sono nominati tra i fedeli che si distinguono per scienza, comprovata capacità e prudenza. L'individuazione e la scelta degli stessi deve rispettare, il più possibile, il criterio dell'universalità.
Arte. 17
§ 1. Il Prefetto, o equiparato, i Membri, il Segretario, il Sottosegretario e gli altri Officiali maggiori assegnati a Capi Ufficio, equiparati ed esperti, come pure i Consultori, sono nominati dal Romano Pontefice per un quinquennio.
§ 2. Il Prefetto e il Segretario, raggiunta l'età prevista dal Regolamento Generale della Curia Romana, devono presentare la loro rinuncia al Romano Pontefice, il quale, ponderata ogni cosa, provvederà in merito.
§ 3. I Membri, raggiunta l'età di ottant'anni, decadono dall'incarico. Tuttavia, quelli che appartengono ad una delle Istituzioni curiali in ragione di altro incarico, decadendo da esso, cessano anche di essere Membri.
§ 4. Di regola dopo un quinquennio, gli Officiali chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica che hanno prestato servizio nelle Istituzioni curiali e negli Uffici fanno ritorno alla cura pastorale nella loro Diocesi/Eparchia, o negli Istituti o Sociedad de appartenenza. Qualora i Superiori della Curia Romana lo ritengano opportuno il servizio può essere prorogato per un altro periodo di cinque anni.
Arte. 18
§ 1. In caso di Sede Apostolica vacante tutti i Capi delle Istituzioni curiali ei Membri decadono dall'incarico. Fanno eccezione il Penitenziere Maggiore, il quale continua a sbrigare gli affari ordinari di sua competenza, proponendo al Collegio dei Cardinali quelli di cui riferirebbe al Romano Pontefice, e l'Elemosiniere di Sua Santità, che continua nell'esercizio delle opere di carità, secondo gli stessi criteri usati durante il pontificato, restando alle dipendenze del Collegio dei Cardinali, fino all'elezione del nuovo Romano Pontefice.
§ 2. Durante la Sede vacante i Segretari si occupano del gobierno ordinario delle Istituzioni curiali, curando soltanto gli affari di ordinaria amministrazione. Entro tre mesi dall'elezione del Romano Pontefice essi devono essere da lui confermati nel loro incarico.
§ 3. Il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie asume gli incarichi previsti dalla normativa riguardante la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice.
Arte. 19
Ciascuna delle Istituzioni curiali e degli Uffici ha il proprio archivio corrente, nel quale i documenti ricevuti e le copie di quelli spediti vengono protocollati e custoditi con ordine, sicurezza e secondo criteri adeguati.
Competencia y procedimiento delle Istituzioni curiali
Arte. 20
La competencia delle Istituzioni curiali si determina ordinariamente in ragione della materia. È possibile, tuttavia, che siano stabilite competenze anche in forza di altre ragioni.
Arte. 21
Ciascuna delle Istituzioni curiali, nell'ambito della propria competenza:
1. tratta gli affari che per loro natura o per disposizione del diritto sono riservati alla Sede Apostolica;
2. tratta gli affari assegnati dal Romano Pontefice;
3. esamina le questioni ei problemi che superano l'ambito di competenza dei singoli Vescovi diocesani/eparchiali o degliorgani organi episcopali (Conferenze o Strutture gerarchiche orientali);
4. studia i problemi più gravi del tempo present, allo scopo di promuovere l'azione pastorale della Chiesa in maniera più adeguata, coordinata ed efficace, semper d'intesa e nel rispetto delle competenze delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali, delle loro Unioni regionali e continentali e delle Strutture gerarchiche orientali;
5. Promuove, favorisce e incoraggia le iniziative e le proposte per il bene della Chiesa universale;
6. esamina e, se del caso, decide le questioni che i fedeli, usando del loro diritto, deferiscono direttamente alla Sede Apostolica.
Arte. 22
Eventuali conflitti di competenza tra i Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato vanno sottoposti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a meno che il Romano Pontefice non intenda provvedere in altro modo.
Arte. 23
Ciascuna delle Istituzioni curiali tratta le questioni di su a competenza a norma del diritto universale e quello peculiare della Curia Romana e altresì secondo le normativa proprie, applicando il diritto semper con equità canonica, avendo riguardo e attenzione per la giustizia, per il bene della Chiesa e por la salvezza delle anime.
Arte. 24
I Capi delle Istituzioni curiali o, in loro vece, i Segretari, sono ricevuti personalmente dal Romano Pontefice nella forma da lui stabilita al fine di riferire with regolarità e frequenza sugli affari correnti, sulle attività e sui programmi.
Arte. 25
Spetta al Capo Dicastero, salva diversa disposizione per singoli Dicasteri, riunire il Congresso, composto dallo stesso, dal Segretario, dal Sottosegretario e, a giudizio del Capo Dicastero, di tutti o parte degli Officiali:
1. per esaminare specifiche questioni ed individuare la risoluzione con decisione immediata, oppure proponendo di sottoporle alla Sessione ordinaria o plenaria o ad una riunione interdicasteriale, o di presentarle al Romano Pontefice;
2. per assegnare ai Consultori o ad altri esperti le questioni che esigono uno studio particolare;
3. per esaminare richieste di facoltà e rescritti, secondo le competenze del Dicastero.
Arte. 26
§ 1. I Membri dei Dicasteri si radunano in Sessioni ordinariarie e in Sessioni plenarie.
§ 2. Per le Sessioni ordinarie, riguardanti gli affari consueti o frecuenti, è enoughe che siano convocati i Membri del Dicastero residenti in Urbe .
§ 3. Alla Sessione plenaria sono convocati tutti i Membri del Dicastero. Essa è da celebrarsi ogni due anni, tranne che l' Ordo servandus del Dicastero dispone de un período di tempo maggiore, e semper dopo che ne è stato informato il Romano Pontefice. Alla Sessione plenaria sono riservati gli affari e le questioni di maggiore importanza, che risultano tali in ragione dalla natura propria del Dicastero. Essa deve essere convocata oportunamente anche per le questioni aventi carattere di principio generale e per quelle che il Capo Dicastero ritenga necessario trattare in tal modo.
§ 4. Nella programmazione dei lavori delle Sessioni, soprattutto quelle plenarie che richiedono la presenza di tutti i Membri, si cerchi di razionalizzare gli spostamenti, utilizzando anche videoconferenze e altri mezzi di comunicazione enoughemente riservati e sicuri, che permettano un efficace lavoro comune indipendentemente dall 'effettiva presenza fisica nello stesso luogo.
§ 5. Il Segretario partecipa a tutte le Sessioni con diritto di voto.
Arte. 27
§ 1. Spetta ai Consultori, e ai loro equiparati, studiare la questione affidata e dare in merito, solitariamente per iscritto, il parere.
§ 2. Quando sia ritenuto necessario e secondo la natura propria del Dicastero, i Consultori – tutti o parte di loro, attese le specifiche competenze - possono essere convocati collegialmente per esaminare particolari questioni e dare il loro parere.
§ 3. In singoli casi, possono essere chiamate per una consulenza anche persone non annoverate tra i Consultori, che si segnalano per particolare competenza ed esperienza nella material che si deve trattare.
Arte. 28
§ 1. Gli affari, che sono di competenza mista, ossia di più Dicasteri, vengono esaminati congiuntamente dai Dicasteri coinvolti.
§ 2. Il Capo del Dicastero cui per primo è stata deferita la questione, convoca la riunione o d'ufficio o su richiesta di un altro Dicastero coinvolto, per confrontare i vari punti di vista e prendere una deliberazione.
§ 3. Nel caso in cui l'argomento lo richieda, la materia in questione deve essere deferita alla Sessione plenaria congiunta dei Dicasteri coinvolti.
§ 4. Presiede la riunione il Capo del Dicastero che l'ha convocata, o il Segretario, se vi intervengono i soli Segretari.
§ 5. Per trattare quegli affari di competenza mista che richiedono una consultazione reciproca e frecuence, quando è ritenuto necessario, il Capo del Dicastero che per primo ha cominciato a trattare o al quale per primo è stata deferita la questione, previa approvazione da parte del Romano Pontefice, istituisce un'apposita Commissione interdicasteriale.
Arte. 29
§ 1. L'Istituzione curiale che prepara un documento generale, prima di sottoporlo al Romano Pontefice, trasmetta il testo alle altre Istituzioni curiali coinvolte, per ricevere eventuali osservazioni, emendamenti e suggerimenti, al fine di perfezionarlo, cosicché, confrontate le diversity prospettive e valutazioni, si possa ottenere una concorde applicazione dello stesso.
§ 2. I documenti o le dichiarazioni su materie afferenti alle relazioni con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale richiedono preventivamente il nulla osta della Segreteria di Stato.
Arte. 30
Un'Istituzione curiale non può emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né può derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in casi singoli e particolari e approvati in forma specifica dal Romano Pontefice.
Arte. 31
§ 1. È norma inderogabile che circa gli affari importanti o straordinari nulla deve essere fatto prima che il Capo di un'Istituzione curiale lo abbia comunicato al Romano Pontefice.
§ 2. Le decisioni e le risoluzioni riguardanti questioni di maggiore importanza devono essere sottoposte all'approvazione del Romano Pontefice, ad eccezione delle decisioni per le quali sono state attribuite all'Istituzione curiale facoltà speciali e delle Sentenze del Tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, emesse entro i limiti della competenza propria.
§ 3. Circa le facoltà speciali concesse a ciascuna Istituzione curiale, il Prefetto o equiparato è tenuto a verificare e valutare periodicamente con il Romano Pontefice la loro efficacia, la praticabilità, l'attribuzione nell'ambito della Curia Romana e l'opportunità per la Chiesa universale.
Arte. 32
§ 1. I ricorsi gerarchici sono ricevuti, esaminati e decisi, a norma di diritto, dalle Istituzioni curiali competeti per materia. In caso di dubbio sulla determinazione della competenza dirime la questione il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
§ 2. Le questioni, che devono essere trattate in via giudiziaria, si rimettono ai Tribunali competeti.
Arte. 33
Le Istituzioni curiali collaborano, secondo le rispettive specifiche competenze, all'attività della Segreteria Generale del Sinodo, atteso quanto stabilito nella normativa propria del Sinodo stesso, il quale presta un'efficace collaborazione al Romano Pontefice, secondo i modi dallo stesso stabiliti o da stabilirsi, nelle questioni di maggiore importanza, per il bene di tutta la Chiesa.
Reunión de los Capi delle Istituzioni curiali
Arte. 34
§ 1. Al fine di favorire maggiore coerenza e trasparenza nel lavoro della Curia, per disposizione del Romano Pontefice, i Capi delle Istituzioni curiali vengono convocati regolarmente per discutere insieme i piani di lavoro delle singole Istituzioni e la loro applicazione; por coordinare il lavoro comuna; per dare e Ricevere Informazioni ed esaminare questioni di Maggiore Importanza; offrere pareri e suggerimenti; prendere decisioni da proporre al Romano Pontefice.
§ 2. Le riunioni vengono convocate e coordina dal Segretario di Stato in accordo con il Romano Pontefice.
Arte. 35
Se il Romano Pontefice lo ritiene opportuno, gli affari più importanti di carattere generale, già oggetto di Discussione nella riunione dei Capi delle Istituzioni curiali, possono essere altresì trattati dai Cardinali riuniti in Concistoro, secondo la legge propria.
La Curia Romana al servizio delle Chiese particolari
Arte. 36
§ 1. Le Istituzioni curiali debbono collaborare nelle questioni più importanti con le Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali e le Strutture gerarchiche orientali.
§ 2. Quando la questione lo richieda, i documenti di carattere generale aventi rilevante importanza o quelli che riguardano in modo speciale alcune Chiese particolari siano preparati tenendo conto del parere delle Conferenze episcopali, delle Unioni regionali e continentali e delle Strutture gerarchiche orientali coinvolte.
§ 3. Le Istituzioni curiali accusino celermente ricevimento delle istanze presentate loro dalle Chiese particolari, le esaminino con diligenza e sollecitudine e offrano quanto prima risposta adeguata.
Arte. 37
In merito agli affari riguardanti le Chiese particolari, le Istituzioni curiali consultino i Rappresentanti Pontifici che ivi esercitano la loro funzione e non omettano di notificare agli stessi e alle Conferenze episcopali e alle Strutture gerarchiche orientali le decisioni prese.
Visita “ad limina Apostolorum”
Arte. 38
Conformemente alla tradizione e secondo le disposizioni della legge canonica, i Pastori di ciascuna Chiesa particolare compiono nei tempi stabiliti la visita “ad limina Apostolorum” .
Arte. 39
Tale visita ha un'importanza peculiare per l'unità e la comunione nella vita della Chiesa, in quanto costituisce il momento più alto delle relazioni dei Pastori di ciascuna Chiesa particolare e di ogni Conferenza episcopale e di ogni Struttura gerarchica orientale con il Vescovo di Roma . Egli, infatti, ricevendo i suoi fratelli nell'episcopato, tratta con loro delle cose concernenti il ??bene delle Chiese e la funzione pastorale dei Vescovi, li conferma e sostiene nella fede e nella carità. In tal modo si rafforzano i vincoli della comunione gerarchica e si evidenziano sia la cattolicità della Chiesa che l'unità del Collegio dei Vescovi.
Arte. 40
§ 1. I Pastori di ciascuna Chiesa particolare chiamati a partecipare alla visita devono prepararla con cura e diligenza, presentando alla Sede Apostolica, nei tempi da essa indicati, una relazione dettagliata sullo stato della Diocesi/Eparchia loro affidata, includendo un rapporto sulla situazione finanziaria